reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto
ritrattata, quale elemento che esime da responsabilità il soggetto che espone, riproduce o mette in commercio l'immagine altrui. Per l'acquisizione di tale