dovranno avere la stessa "qualità" quanto al periodo di formazione e riportabilità.
L'Agenzia delle entrate ha finalmente preso posizione, risolvendola positivamente, sulla questione della riportabilità delle perdite fiscali maturate
ipotesi, ai limiti di riportabilità di cui all'art. 172, comma 7, del T.U.I.R.). Ne consegue che le perdite in questione entrano nel nuovo consolidato
Finanziaria 2007) e dalla l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che hanno interessato la disciplina della riportabilità fiscale delle perdite. In particolare
previsto: in tale situazione è, quindi, legittimata la riportabilità, in capo alla trasformata società di persone, dell'eccedenza degli interessi
Riportabilità di perdite e interessi passivi nelle operazioni straordinarie tra società aderenti al consolidato