rimproverabilità della condotta.
che l'affermazione della responsabilità penale dovrebbe essere accompagnata dall'accertamento rigoroso di un forte profilo di rimproverabilità
in particolare sulla c.d. misura soggettiva della colpa, ovvero sulla rimproverabilità soggettiva della causazione dell'evento. Sebbene la Cassazione
rimproverabilità del fatto, ha più volte e con forze ribadito che la colpevolezza "non costituisce elemento tale da poter essere, a discrezione del legislatore
"rimproverabilità" della condotta.
di colpa cosciente. La pronuncia, che merita di essere condivisa per il risultato di livellamento della rimproverabilità soggettiva, non emergendo