3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate
, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e
dal fondamentale principio dell'"utilitas contrahentium". Infine, riesaminate le più importanti dottrine elaborate dai "prudentes" rispetto alla figura
dichiarazione del valore della causa vanno riesaminate in considerazione della direttiva n. 2/DGT del 2012 del Ministero delle finanze.