dell'atto procreativo, all'insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità
all'eugenetica prenatale". In tale contesto, la riflessione filosofico-giuridica sul significato del progetto procreativo della coppia e sulle
metodi sostitutivi l'atto coniugale finalizzato al processo procreativo.
Le odierne applicazioni della medicina hanno introdotto tali e tante trasformazioni nell'atto procreativo umano, da rendere plausibile l'idea che sia
, come se la maggiore "artificialità" e/o "tecnicalità" del metodo connotasse di per sé di disvalore l'atto procreativo. Con la sentenza n. 162/2014