Oltre il rinvio "quoad poenam": un'interpretazione che ricompone le disarmonie di tutela tra coniuge separato e coniuge divorziato?
Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, hanno stabilito che il rinvio "quoad poenam" all'art. 570 c.p. contenuto all'art. 12 sexies della l. n
"Cautela in poenam"
all'idea della "cautela in poenam".
della pena della reclusione o della multa in via alternativa. Il rinvio "quoad poenam" contenuto nell'art. 12-sexies, l. n. 898/1970 non deve, infatti
"Cogitationis poenam nemo patitur": nessuno può essere legittimamente punito per avere avuto (ed espresso) un "cattivo pensiero". Non si può venire