alle società di persone, secondo cui il parametro dell'"ordinarietà" o della "straordinarietà" previsto ex lege in tema di amministrazione di patrimoni
regionale e la sua sempre più artificiosa articolazione nelle due forme della specialità e della ordinarietà (laddove gioverebbe piuttosto puntare
ispirata all'idea che l'autonomia regionale debba seguitare ad articolarsi nei due "tipi" della "ordinarietà" e della "specialità", laddove gioverebbe
istituzioni esistenti travolgendole, l'eccezionalità dell'emergenza dovrà essere affrontata con l'ordinarietà dell'equilibrio costituzionale.