nubendo sulla propria fedeltà non può essere definito essenziale, mancando della oggettività indispensabile a qualificarlo come rilevante per
motivo. Dalla lettera della norma si evince che la prova dell'esistenza del giusto motivo grava ex art. 2697 c.c. sul nubendo che sia venuto meno alla
musulmana del nubendo italiano), e perciò palesemente discriminatori, contrari ai principi costituzionali e di ordine pubblico. b) Il matrimonio dello
esito interpretativo. - b) Il danno non patrimoniale. La condotta del nubendo che si concretizza in una lesione alla dignità e della reputazione causata
islamica del nubendo italiano.