affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
(Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono)
La precedente disposizione è applicabile anche alla spedizione di merci nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio
Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
Le merci nazionali e nazionalizzate definitivamente esportate sono considerate estere agli effetti del presente testo unico, salve le disposizioni
Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
merci nazionali o nazionalizzate.
Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano
estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.
Le merci estere per le quali sono state osservate le condizioni e formalità prescritte per l'importazione definitiva diconsi « nazionalizzate » e
consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data
sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un
navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.
La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio doganale è sottoposta alle disposizioni doganali
destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del
di confine; b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella
, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per
nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa
nazionali o nazionalizzate poste sotto controllo doganale.
nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del lasciapassare per manifesto. L'amministrazione può in casi
Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle estere di cui all'art. 185 che vengono spedite fuori del territorio doganale per
riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziché essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave
Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei
Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « lasciapassare di merci
, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando
Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la
Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano
Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e
Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle
sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per
trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.
nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazioue può
E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un
Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non
riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
confine; b) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate
Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci
lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute
Pubblico Ministero europeo e indagini "nazionalizzate"
, qualche settore dell'insegnamento secondario e superiore, le collettività locali, le banche nazionalizzate. Il quotidiano comunista L'Humanité scrive che la