N.T.A. del P.R.G., con i limiti fissati dalle N.T.A. di settore in ordine alla sopraelevazione delle strutture ricettive esistenti, per ripercorrere
relativa alla prevalenza o meno della variante al PRG sul piano consortile giacché, ai sensi dell’art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la
CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi