La possibilità per la parte di farsi assistere in giudizio da un difensore tecnico di fiducia, previo conferimento di apposito mandato ad litem, è
procura ad litem rilasciata da istituto religioso in supposta violazione del sistema autorizzatorio previsto dal codex juris canonici in materia di
"ultra litem" del giudicato tributario che si forma sul primo atto impositivo, si fa prevalere la tesi dell'utilizzabilità o meno delle prove
proprio difensore (anche) l'incarico di rappresentarla in giudizio come "procuratore ad litem", deve ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art
Sulla sanatoria del difetto di rappresentanza (e di procura ad litem)
riconoscere efficacia "ultra litem" al giudicato tributario. In tutti e tre i casi, la Corte di Cassazione ha escluso il vincolo del giudicato esterno
l'ipotesi - assai discussa - dei vizi o della carenza di procura "ad litem" al difensore tecnico) l'orientamento maggioritario, favorevole alla più ampia