Con la decisione che precede il tribunale amministrativo leccese, discostandosi dai tradizionali criteri di riparto fissati dalla Corte di Cassazione
Con la decisione che precede il tribunale amministrativo leccese, discostandosi dai criteri di riparto fissati alla Corte di Cassazione, Sez. Un. 28
- quella dei creditori - non elevabile a persona e sul profilo (pur delibato dalla corte leccese) dell'abuso del diritto di voto. In ordine al primo aspetto