alla controparte la diffida ad adempiere, l'effetto risolutorio è ancora nella disponibilità dell'intimante, che conserva la facoltà di ritrattare
diritto indipendentemente dalla volontà dell'intimato, rimanendo nella disponibilità dell'intimante che può successivamente rinunciare ad avvalersene.
contrattuale comunicando alla controparte la diffida ad adempiere, l'effetto risolutorio restava ancora nella disponibilità dell'intimante, che
una tappa fondamentale, confutando l'idea, finora dominante in giurisprudenza, della libera rinunciabilità da parte dell'intimante dell'effetto
destinatario di un ordine di ripristino. - Nel caso in cui non sia noto il responsabile dell'abuso, anche in fattispecie di beni demaniali, l'Ente intimante può
A) Se il termine previsto dall'art. 1454 c.c. per la diffida ad adempiere possa essere abbreviato dall'intimante l'adempimento. - L'effettiva
a) II c.d. obbligo di repechage. II diritto vivente, da ormai più di un ventennio, ha iniziato ad esigere dall'impresa intimante il licenziamento