4. Il reddito agrario delle superfici adibite alla funghicoltura è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore
2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) l'allevamento
funghicoltura ed all'allevamento del bestiame. Non sono considerati agricoli, conseguentemente, i terreni incolti, a prescindere dai motivi della mancata