., a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva e che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite
commesse dal fornitore. Salvi i casi di prova desumibile dall'acquisizione di comunicazioni tra cliente e fornitore, da cui si evinca la partecipazione
infatti è possibile produrre anche in giudizio una "documentazione tecnica" o un "provvedimento" dello stesso Comune (ente impositore) da cui si evinca