", ha introdotto nel sistema ordinamentale uno strumento normativo che consente al debitore "non fallibile" di perseguire l'effetto esdebitatorio, senza
dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. non altera, infatti, né la "par condicio creditorum", né l'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184 l. fall. in quanto