la parola "transactio" finì col significare "non gratuita pactio de re dubia vel lite incerta, aliquo dato vel retento seu promisso" (in ossequio
conflitto e contenute nel contratto di transazione che al presupposto della "res dubia", che ai canoni interpretativi ai quali deve far ricorso il giudice
., a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva e che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite