compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività
liberalizzazione agli appalti leggeri e dematerializzati.
all'art. 2112 c.c., ma anche alla disciplina degli appalti dematerializzati, di cui agli artt. 29 e 32 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati
regolato dalle norme di settore in materia di strumenti finanziari dematerializzati, atteso che esse appaiono idonee sia a garantire data certa alle
finanziari accentrati e/o dematerializzati. La predetta distinzione viene, infine, brevemente considerata alla luce della disciplina concorsuale e delle