la Finanza speculativo-creativa, che reclama oggi l'ingente debitum gravante sui primi per effetto della sottoscrizione del cds, ossia di quei
malattia è, infatti, intesa come fatto privato e debitum sociale, anche quando solo presunta e attesa, e la persona malata viene ad essere intesa
dell'art. 1304 c.c. sia in grado di rientrare la sola transazione riguardante l'intero "debitum", e non anche quella inerente alle quote interne gravanti
non è altro nella sua definizione generalissima che un atto che tendendo ad un fine devia dal medesimo, « cum non habet debitum ordinem ad finem illum