Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
disposizioni in materia creditizia.
ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
materia bancaria e creditizia.".
prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente
il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.".
intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
creditizi e finanziari. 2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti
previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina
possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
materia bancaria e creditizia, segna l'avvio di una più approfondita riflessione sul t.u. medesimo, alla luce dello sviluppo, divenuto oramai assai
La SGR di partecipazioni bancarie: gestore o "holding creditizia"?
sindaci in materia creditizia o, meglio, in tema di patrimonio sociale al fine di attenuare il pericolo di crack finanziari come auspicato dal
in materia creditizia, ma anche con i più ampi mutamenti normativi che coinvolgono l'ambito negoziale.
recante "integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"; l. 15 dicembre 2004, n
dei sindaci in materia creditizia o, meglio, in tema di patrimonio sociale al fine di attenuare il pericolo di crack finanziari come auspicato dal
. 5/03 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia
Può ritenersi ormai pacifico, a seguito dell'art. 31 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
dell'anticipazione e la sua funzione creditizia, trovando il finanziamento origine in un autonomo accordo tra le parti e non nel mandato all'incasso. Il
Attività creditizia e mutualità: la trasformazione delle banche popolari in società per azioni
funzionalità dei controlli sull'attività creditizia al fine di favorire il finanziamento delle imprese e sugli strumenti più adeguati di tutela dei
bancari, la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario ed inserendovi la regolamentazione degli agenti in attività creditizia e dei
creditore dall'art. 1956 c.c. si traduca in una regola di corretta gestione dell'attività creditizia e prevenga condotte che costituiscono ipotesi di abusiva
attività creditizia ed i mediatori creditizi. Nelle pagine che seguono l'attenzione è incentrata su uno dei cinque titoli di cui si compone il d.lg. n
L'articolo pone l'accento sulla pretesa creditizia del fisco, ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che, seppur debole
opportunità che interessano aspetti di natura più finanziaria che economico-patrimoniale, considerata la stretta creditizia che affligge il sistema
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che riserva lo svolgimento di detta attività a
stessa da parte dei giudici, ha finito per qualificare abusivamente come usuraria una parte non irrilevante della stessa attività creditizia
della funzione creditizia delle banche, nonché il vario articolarsi delle scelte di "make-or-buy" informativo nella catena del valore
"Credit reporting" e intermediazione creditizia: scelte di "make or buy" tra "relationship" e "transaction banking"
Fin dalla sua entrata in vigore - secondo l'A.B.F. - il nuovo art. 120, comma 2, T.U.B. [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
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Il prof. Dell'Amore con l'occasione ha messo in evidenza come si sia progressivamente accentuata, in questi ultimi anni, l'azione creditizia svolta
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Negli ultimi decenni si è un po' dovunque verificata una significativa evoluzione negli indirizzi seguiti in materia di politica creditizia e
Nel 1953 ha poi cominciato a funzionare una speciale istituzione creditizia, il «mediocredito» presieduto dall'attuale Ministro del Commercio estero
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Sul fronte della recente attività creditizia, un secondo elemento degno di attenzione è quello relativo ai criteri adottati dalle banche, nella fase
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