Solfaroli Camillocci TOMASSINA.
La Solfaroli Camillocci, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non ha presentato controricorso.
Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta
definitiva – che il bene controverso non era risultato aver formato oggetto della vendita effettuata dalla Solfaroli Camillocci agli Stecconi.
oggetto di detenzione nomine alieno per graziosa concessione dei Camillocci, i quali, pertanto, mai avevano dismesso il possesso.
1980, n. 1118; 11 febbraio 1977, n. 609). Nel caso in esame, pertanto, essa poteva essere dedotta dalla Solfaroli Camillocci (la quale, però, in
premessa che la Solfaroli Camillocci, dagli stessi chiamata in garanzia, era rimasta contumace nella fase d’appello e che, pertanto, il tribunale avrebbe
dante causa (la Solfaroli Camillocci) non si era mai dichiarata proprietaria del bene medesimo, il quale, d’altra parte, non era nemmeno risultato aver
garanzia nei confronti della Solfaroli Camillocci, osservando, in relazione alla necessità di una prova rigorosa, quale richiesta in sede di