però sta facendo seguito una giurisprudenza delle C.T.R. [Commissioni tributarie regionali] palesata, in sede di gravame, tendenzialmente conforme ai
8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
la C.T.R. in più esercizi (e non solo nell’anno in cui sono sta te sostenute). La C.T.R. avrebbe poi erroneamente affermato che tali meeting sono
per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.
, che la C.T.R. ha imputato all’anno 1999 invece che all’anno 2000, pur riconoscendo che l’obiettiva condizione della determinabilità e certezza di
La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, degli artt. 55 e 88 TUIR, per avere la C.T.R. male interpretato la nozione di sopravvenienza
un salottino nello stadio (OMISSIS), secondo la C.T.R. volto a un servizio di ospitalità in occasione di partite di calcio, trattandosi invece di
Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
pubblicitari), a causa della messa in liquidazione di detta società. La C.T.R. ha ritenuto inaccettabili le indicate fatture perchè incerta la natura
Open space pubblicità s.r.l. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 75/67/2010 dep. il 10 maggio
15. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge ed error in procedendo (artt. 115 e 116 c.p.c.) per avere la C.T.R. negato che i costi per le
tecnica della Gest.I.Tel., nell’attività delle altre società del gruppo; nonché la dimostrazione della validità delle fatture, avendo la C.T.R. escluso