1. Il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell'articolo 51
istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di
brevettabile da quel che non lo è. Il tutto risulta ancor più complicato dal complesso contesto politico e commerciale in cui ci si muove che impone la
, ha sancito rispetto alla materia brevettabile. Dall'altro lato, non può escludersi che vengano ad essere minate le ragioni giustificatrici del sistema
struttura genetica del DNA e, dunque, la pretesa brevettuale su segmenti di DNA isolati non è legittima. Al contrario, è brevettabile il cDNA in quanto
La sentenza del Supremo Collegio qui pubblicata interviene in tema di definizione dell'invenzione brevettabile, con il richiamo e la riproposizione