a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu
autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Agli incroci
o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci
I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme
Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo
Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione
autoambulanze effettuati da imprese autorizzate; 13) i servizi di pompe funebri; 14) le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o
In caso di acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati alle attività antincendio dei vigili del fuoco