tardivamente comunicato al cliente. La critica dell'annotatore si fonda sull'inadempimento della banca a una clausola contrattuale e sull'art. 1712
. L'affermazione, tuttavia, non è, a parere dell'annotatore, ed al di là dell'apparente rigidità, da ritenersi preclusiva, in assoluto, all'apprezzamento
, titolati o no, con salvezza della sola posizione di coloro che abbiano eseguito un pignoramento successivo; soluzione criticata dall'annotatore, secondo
della natura indisponibile dell'oggetto di tale giudizio. Nel condividere la conclusione in termini generali l'Annotatore estende la riflessione sul
nei giudizi della crisi coniugale a tutela del diritto di conservare rapporti e relazioni con i propri nipoti minori. Una conclusione che l'annotatore
dipendente ed adiuvato, meritevole, a giudizio dell'annotatore, di una riflessione critica.
L'attenzione dell'annotatore è tutta rivolta a esaminare il modo in cui il criterio equitativo è stato impiegato dal Tribunale. L'indagine è attenta