Ai fini della fruizione del "bonus aggregazioni" per le fusioni e le scissioni rilevano soltanto i maggiori valori allocati per effetto della
sulle condizioni anticipate di accertabilità o meno di rischi allocati nei settori più diversi: dal terrorismo al diritto penale del lavoro, dai mercati
disavanzi allocati nell'attivo e soggetti ad ammortamento o impairment.