progressivamente eroso una consistente "affectio maritalis", fino ad annullarla. Nella conseguente doverosa attribuzione di un assegno di mantenimento, da
Perdita dell'affectio coniugalis e diritto alla separazione
rappresentano nient'altro che una esplicazione dell'affectio societatis o comunque esercizio di diritti sociali e, in quanto tali, consentiti
una convivenza arricchita da un "quid pluris": l'"affectio familiae". Muovendo da questa decisione l'A. ricostruisce il complesso quadro della
tra il reo e la consorteria: solo l'"affectio societatis", che connota la classe di fatti puniti ai sensi dell'art. 416-bis c.p., non è incompatibile
quel titolo una volta cessata l'"affectio". Detto titolo, in tal caso, oramai cessato, non si vede come - e soprattutto perché - sarebbe poi opponibile
"affectio coniugalis" e di "communio omnis vitae" dei soggetti coinvolti. La decisione della Corte di Cassazione costituisce il "seguito" giurisprudenziale