luglio 1997, n. 241, concerne la natura del termine (meramente acceleratorio o decadenziale) posto dalla predetta norma per la liquidazione della
tutela di una parte processuale, senza peraltro produrre l'effetto acceleratorio, che, comunque, non può mai prevalere sui principi del giusto processo.
anche dal punto di vista squisitamente "acceleratorio". c) La quantificazione del danno da perdita di chance. Distaccandosi opportunamente dal
La litispendenza come fattore acceleratorio delle liti sui licenziamenti ex L. n. 92/2012
l'adozione del rito sommario di cognizione, concepito alla stregua di "rimedio acceleratorio" che condiziona l'accesso alla tutela indennitaria. La