trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal
motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg; c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole, macchine operatrici
, macchine operatrici e carrelli: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d quadricicli: 80 km/h
diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; 2) autocarri, autoveicoli
; le altre minori saranno ascoltatrici ed osservatrici, finchè non diventeranno aneli' esse operatrici, entrando via via nei luoghi che si lasciassero