Nel caso di pagamento | rateizzato | le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi |
pagamento dei tributi e del condono fiscale con pagamento | rateizzato | che sia in corso di esecuzione al momento della scadenza |
obbligazione tributaria e se, conseguentemente, il debito | rateizzato | sia riconducibile ai debiti non scaduti e non esigibili. |
maggiorazione dello 0,40 per cento. Non può, invece, essere | rateizzato | ai sensi dell'art. 20 del d.lg. n. 241/1997, in quanto non |