566 | del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 566 - | |
566 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. | 566 | - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed |
già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. | 566 | del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai |
legittimario e di successibile legittimo (art. 536, 1°, e | 566 | c.c.). - C) Mancanza di diritti successori dell'adottante |