Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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di servizi e applicabilità delle garanzie dell'art.  2112  c.c.
nuovo oggetto di disciplina per l'art.  2112  c.c.: dal ramo d'azienda all'articolazione funzionalmente
di azienda ex art.  2112  c.c.: irrilevanza della volontà e tutela, non solo del
amministrazioni: l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art.  2112  c.c
al consenso. Spunti per una diversa lettura dell'art.  2112  c.c.
dal concessionario, salvo quanto disposto dall'art.  2112  del codice civile.
ripercorre l'evoluzione normativa dell'art.  2112  c.c. fino all'ultima modifica prevista dalla legge delega
qualche misura rinforzato la portata precettiva dell'art.  2112  c.c., non garantisce sempre adeguatamente gli interessi dei
richiamare l'art.  2112  c.c., l'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001 realizza solo
sul riconoscimento delle garanzie previste dall'art.  2112  c.c., incrementandole, confermandole o, eventualmente,
confermandole o, eventualmente, limitandole. L'art.  2112  c.c. rileva, dunque, nel settore pubblico, quale norma
disciplina speciale, derogatoria o incompatibile con l'art.  2112  c.c.; successivamente, risolto il punto in senso negativo,
secondo cui si ricade nell'ambito di applicazione dell'art.  2112  c.c. solo laddove il ramo d'azienda ceduto consista in una
tema di trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art.  2112  c.c., argomentando in favore della non essenzialità di beni
la sussistenza di un ramo cedibile ai sensi dell'art.  2112  c.c., effettua una disamina non condizionata né limitata
rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  2112  c.c. A tal fine, e con lo scopo precipuo di discernere le
verificare la tenuta del carattere inderogabile dell'art.  2112  c.c., affronta il tema della definizione dell'ambito di
come risultanti, da un lato, dalle definizioni dell'art.  2112  c.c., comma 5, e, dall'altro, dall'approccio tradizionale
prospetta che le modifiche recate nel tempo all'art.  2112  e la più recente giurisprudenza della Suprema Corte siano
il rispetto del vincolo di solidarietà di cui all'art.  2112  c.c., dal che può derivare un certo contenzioso sul piano
del diritto nazionale, non solo con riferimento all'art.  2112  c.c., ma anche alla disciplina degli appalti
secondo comma dell'art.  2112  c.c., nello stabilire uno speciale regime di solidarietà
ritenuto non applicabile la "garanzia" di cui all'art.  2112  c.c. ai trasferimenti di parte dell'impresa ("ramo") priva
di riferimento è oggi costituito dal testo dell'art.  2112  come novellato nel 2003; un testo che impone all'interprete
in cui l'accordo sindacale dispone dei diritti ex art.  2112  cod. civ., e quella ex comma 5, in cui invece, l'accordo
eccezione all'applicazione delle garanzie di cui all'art.  2112  cod. civ.
che consente al contratto collettivo di derogare all'art.  2112  c.c. Tale norma, infatti, si riferisce ad una procedura con
che l'A. ritiene il principale oggetto della tutela ex art.  2112  c.c.. Il "lavoro" deve essere inteso come fattore di
dell'accordo sindacale rispetto alle prescrizioni dell'art.  2112  c.c.
analizza in primo luogo le modifiche apportate all'art.  2112  c.c., relativo alle tutele dei lavoratori in caso di
e della conservazione della sua identità ex art.  2112  c.c., operato dall'art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, ha
nel filone interpretativo ed applicativo dell'art.  2112  c.c. Come noto, secondo il costante insegnamento della
nel trasferimento di ramo d'azienda di cui all'art.  2112  c.c. L'obiettivo, per il giuslavorista, consiste dunque nel
2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo  2112  del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al