Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: danno

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l'itinerario giurisprudenziale contrario a risarcire il  danno  da morte, e nel porre in evidenza le incongruenze, logiche
"escamotages" via via elaborati al fine di riparare il  danno  patito "iure proprio" dalla vittima, si condivide il
che si fa giurisprudenza, sancisce la risarcibilità del  danno  da perdita della vita. Questo risulta essere un danno
del danno da perdita della vita. Questo risulta essere un  danno  biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo
vita. Questo risulta essere un danno biologico, ma non un  danno  alla salute, che è alternativo rispetto al danno biologico
ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al  danno  biologico terminale. L'impossibilità di applicare la teoria
differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel  danno  da perdita della vita, così come nel danno alla salute, un
a ravvisare nel danno da perdita della vita, così come nel  danno  alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua
appare una soluzione conforme alla natura biologica del  danno  da perdita della vita. Sulla scia di recenti interventi
Secondo la giurisprudenza per la configurabilità del  danno  biologico occorre un'alterazione dell'integrità
accertata. Non è, pertanto, risarcibile a titolo di  danno  biologico un'alterazione dell'integrità psichica non
ritenuta tale in sede di accertamento medico-legale. b) Il  danno  non patrimoniale da immissioni. Secondo un orientamento
dalle sentenze di S. Martino del 2008, vanno ricompresi nel  danno  non patrimoniale risarcibile i danni causati da immissioni
moleste sui modus vivendi della propria casa. c) Il  danno  esistenziale. La sentenza in commento si iscrive nel novero
le Sezioni Unite del 2008, continuano a fare ricorso al  danno  esistenziale, qualificandolo come autonoma categoria di
norma nell'ottica di una ricomposizione della categoria del  danno  non patrimoniale risarcibile che accoglie il "nuovo "danno
"nuovo "danno biologico ma non lascia spazio al "vecchio"  danno  esistenziale. Infatti il danno biologico, nella sua
lascia spazio al "vecchio" danno esistenziale. Infatti il  danno  biologico, nella sua proiezione dinamica e opportunamente
ben si presta a garantire un'integrale riparazione del  danno  alla persona in tutte le sue componenti esistenziali
26972, analizza le questioni sollevate dalla definizione di  danno  biologico in relazione alla sua progressiva strutturazione
entro cui rifluisce la caratterizzazione soggettiva del  danno  inizialmente attribuita al danno esistenziale. Si discute,
soggettiva del danno inizialmente attribuita al  danno  esistenziale. Si discute, inoltre, della novità
dal criterio della gravità dell'offesa e della serietà del  danno  introdotta dalla sentenza per l'ammissibilità del
dalla sentenza per l'ammissibilità del risarcimento del  danno  non patrimoniale.
risarcimento del  danno  non patrimoniale alla professionalità è strettamente
dell'onere di allegazione e prova del demansionamento e del  danno  derivatone, anche avvalendosi del ragionamento presuntivo
dalle Sezioni Unite del 2008, si esclude rilevanza al  danno  esistenziale come categoria autonoma. Il risarcimento del
esistenziale come categoria autonoma. Il risarcimento del  danno  non patrimoniale inteso come unicum dovrà soddisfare i
2008 la Corte d'appello di Genova riteneva configurabile il  danno  esistenziale in caso di disservizio concernente la
2008, delle Sezioni Unite ha ridefinito la figura di  danno  esistenziale, escludendo l'autonomia di questa categoria di
ma che deve essere ricompresa nella macro categoria del  danno  non patrimoniale. In un quadro di contrapposte tesi,
e dottrinarie, si ricostruisce la figura del  danno  esistenziale da disservizio e la sua permanente sussistenza
affrontati i nodi relativi al risarcimento del  danno  c.d. "differenziale" che non ha una definizione normativa,
luce delle sentenze di San Martino del novembre 2008 sul  danno  non patrimoniale, con particolare riferimento al principio
riferimento al principio dell'integrale risarcimento del  danno  alla persona, prospettando i criteri risarcitori alla luce
contenuto, in termini di pregiudizi risarcibili, del  danno  biologico, a seconda delle diverse definizioni dottrinali,
giurisprudenziali e normative di tale tipologia di  danno  non patrimoniale.
rischio extralavorativo fonte del  danno  differenziale e del danno complementare (per attentato di
rischio extralavorativo fonte del danno differenziale e del  danno  complementare (per attentato di Al Qaeda tramite kamikaze)
amministrativa illegittima può essere causa di un  danno  non patrimoniale per i cittadini che entrano in contatto
per i cittadini che entrano in contatto con la P.A. Tale  danno  consegue alla lesione delle attività realizzatrici della
configurabilità, risarcibilità e del regime probatorio del  danno  esistenziale da atto amministrativo illegittimo, con
amministrativo illegittimo, con particolare riferimento al  danno  esistenziale da impossibilità di "vivere insieme".
pone l'accento sul progressivo sbilanciamento dell'idea del  danno  alla persona verso il danno biologico, e propone una
sbilanciamento dell'idea del danno alla persona verso il  danno  biologico, e propone una profonda rivisitazione ed un
amarezza del suo di là da venire) dell'idea stessa di  danno  alla persona.
orientamento tendente a vincolare la risarcibilità del  danno  per responsabilità del difensore tecnico nel processo alla
del difensore tecnico nel processo alla prova del  danno  e del nesso causale tra la condotta del professionista e il
un diverso esito della lite, tramite la qualificazione del  danno  patito dal cliente quale danno da perdita di chance.
la qualificazione del danno patito dal cliente quale  danno  da perdita di chance.
 Danno  biologico da morte: riflessioni giuridiche e medico-legali.
giuridiche e medico-legali. Parte I. - La risarcibilità del  danno  e le teorie sulla ereditarietà del risarcimento
 Danno  non patrimoniale da RCA [Responsabilità Civile Auto]. Le
tra personalizzazione ed autonoma liquidazione del  danno  morale
Sezioni Unite e il  danno  esistenziale: meno tutela della persona o la proposta di un
meno tutela della persona o la proposta di un "nuovo"  danno  patrimoniale
il nuovo corso interpretativo dell'art. 2059 c.c.: il nuovo  danno  lato sensu non patrimoniale prende il posto del danno
nuovo danno lato sensu non patrimoniale prende il posto del  danno  esistenziale
si sofferma sul tema, quanto mai attuale e dibattuto, del  danno  da vacanza rovinata, facendolo rientrare a pieno titolo nel
da vacanza rovinata, facendolo rientrare a pieno titolo nel  danno  non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
comunque, va oltre il generico riferimento al concetto di  danno  morale e/o non patrimoniale, spesso offerto dalla
giurisprudenza occupatasi della materia, statuendo che, il  danno  da vacanza rovinata costituisce una voce di danno non
che, il danno da vacanza rovinata costituisce una voce di  danno  non patrimoniale ulteriore rispetto al danno morale, e, di
una voce di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al  danno  morale, e, di conseguenza, il ristoro della lesione dello
lesione" e della "serietà del danno" nel risarcimento del  danno  non patrimoniale da violazione della "privacy"
diverge dal costante indirizzo giurisprudenziale in tema di  danno  tanatologico, negando il risarcimento del danno a titolo
in tema di danno tanatologico, negando il risarcimento del  danno  a titolo ereditario ove la vittima sia deceduta a soli
Il Supremo Collegio, tuttavia, ammette il risarcimento del  danno  per morte quale aspetto del generale danno non patrimoniale
risarcimento del danno per morte quale aspetto del generale  danno  non patrimoniale subito dai parenti del defunto. Una
L'autonomia ontologica del  danno  morale. La Cassazione, facendo leva sulla gerarchia delle
Sezioni Unite, il legislatore abbia inteso mantenere il  danno  morale come voce risarcitoria concettualmente, oltre che
concettualmente, oltre che giuridicamente, distinta dal  danno  biologico. b) Il danno morale e le sentenze di San Martino.
che giuridicamente, distinta dal danno biologico. b) Il  danno  morale e le sentenze di San Martino. La S.C. ha precisato,
11.11.2008, queste ultime non hanno sancito l'elisione del  danno  morale, o, meglio, l'inglobamento "ipso facto" di esso nel
morale, o, meglio, l'inglobamento "ipso facto" di esso nel  danno  biologico, bensì la necessità, per il giudice di merito, di
per il giudice di merito, di valutare l'ingiustizia del  danno  caso per caso, e, quindi, l'esigenza di evitare le
a un automatico utilizzo di distinte componenti del  danno  non patrimoniale. c) Il danno morale e le Tabelle milanesi.
di distinte componenti del danno non patrimoniale. c) Il  danno  morale e le Tabelle milanesi. La Corte ha sottolineato,
un uso normativo - non sia ostativo al riconoscimento del  danno  morale, poiché, con l'adozione delle stesse, nessuna
di residenza non può influire sulla quantificazione del  danno  non patrimoniale da morte di un congiunto. b) II vincolo
l'allegazione della prova per il risarcimento del  danno  patrimoniale, è sufficiente l'esistenza del legame
l'esistenza del legame familiare per il riconoscimento del  danno  non patrimoniale.
la necessità di provvedere alla separata liquidazione del  danno  biologico, del danno morale e esistenziale. Rimane centrale
alla separata liquidazione del danno biologico, del  danno  morale e esistenziale. Rimane centrale il profilo se le
il profilo se le tabelle milanesi, che non prevedono il  danno  esistenziale ma ammettono la personalizzazione, siano o
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un  danno  ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
solo terminologica delle distinte sottocategorie del  danno  non patrimoniale. Secondo la Corte, non possono essere
essere ritagliate, all'interno della categoria generale del  danno  non patrimoniale, distinte sottocategorie, ma solo possono
della responsabilità aquiliana (danno patrimoniale e  danno  non patrimoniale): tertium non datur. Il punto di approdo
norma deputata ad assicurare la tutela risarcitoria del  danno  non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, e,
della responsabilità aquiliana, articolato nei termini del  danno  patrimoniale (art. 2043 c.c.) e del danno non patrimoniale
nei termini del danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e del  danno  non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
con cui viene riconosciuto il diritto al risarcimento del  danno  esistenziale, provocato dall'illegittimo comportamento
danno, al cui interno si osserva l'attuale collocazione del  danno  esistenziale, nella sua crescente autonomia ontologica,
seguito, si prendono in considerazione le varie ipotesi di  danno  esistenziale provocato dalla Pubblica Amministrazione,
gli aspetti più significativi e distinguendo tra  danno  comportamentale e danno provvedimentale.
significativi e distinguendo tra danno comportamentale e  danno  provvedimentale.
Corte di cassazione, confermando la risarcibilità del  danno  all'immagine subito dalla persona giuridica, affronta la
a sezioni unite del 2008, la Corte indica come il  danno  derivante dalla lesione dell'immagine sia un
come lesivo. Di conseguenza, perché sia risarcibile un  danno  non patrimoniale è necessario che la lesione dell'immagine
una riflessione sulla rilevanza della qualificazione del  danno  non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti della
 danno  biologico da morte iure proprio, quale danno psichico
danno biologico da morte iure proprio, quale  danno  psichico patito per la morte di un congiunto, è oggetto di
esamina i vari metodi di accertamento di tale  danno  in ambito giudiziale. Analizzando le diverse posizioni
mediante una consulenza medico-legale si può accertare tale  danno  e giungere così a riconoscere un equo risarcimento al
tripartizione del  danno  non patrimoniale, nelle sue componenti del danno biologico,
del danno non patrimoniale, nelle sue componenti del  danno  biologico, esistenziale e morale, è indispensabile per
evidenzia la necessità di una completa reintegrazione del  danno  subito dalla vittima. Da qui l'opportunità di riflettere
e più problematica questione della quantificazione del  danno  esistenziale, evitando sia le duplicazioni risarcitorie sia
di San Martino) che hanno individuato un'unica voce di  danno  non patrimoniale (comprensivo di tutti i pregiudizi
morale e esistenziale) afferma, invece, l'autonomia del  danno  morale rispetto al danno biologico.
afferma, invece, l'autonomia del danno morale rispetto al  danno  biologico.
alcune considerazioni circa: i) il risarcimento del  danno  biologico spettante iure proprio ai congiunti della
ai congiunti della vittima; ii) i rapporti tra tale voce di  danno  ed il danno da perdita del rapporto parentale; iii) la
della vittima; ii) i rapporti tra tale voce di danno ed il  danno  da perdita del rapporto parentale; iii) la liquidazione del
da perdita del rapporto parentale; iii) la liquidazione del  danno  non patrimoniale in caso di morte, dopo i recenti
lutto patologico si configura come caso specifico di un  danno  psichico. L'esistenza di un danno da lutto è
come caso specifico di un danno psichico. L'esistenza di un  danno  da lutto è prevalentemente suffragata dal resoconto del
e validato un test di valutazione della simulazione del  danno  da lutto che è risultato essere accurato nell'identificare
essere accurato nell'identificare il lutto patologico e il  danno  biologico simulato. Tale strumento potrà essere un utile
utile ausilio a medici legali e psicologi nello studio del  danno  da lutto.
Corte di Cassazione, tornando sul tema del  danno  da protesto illegittimo, sembra accreditare nuovamente la
sembra accreditare nuovamente la tesi secondo la quale tale  danno  sarebbe in re ipsa e non bisognoso di prova, in contrasto
della medesima Corte a Sezioni Unite in materia di  danno  da dequalificazione del lavoratore. Si deve escludere,
lavoratore. Si deve escludere, tuttavia, che la materia del  danno  da protesto illegittimo possa giustificare una deroga ad
che può essere esperita solo in presenza di un  danno  effettivo.
legittimità, illustrano i dati relativi al risarcimento del  danno  non patrimoniale nelle ipotesi speciali di responsabilità,
nelle ipotesi speciali di responsabilità, quali il  danno  da vacanza rovinata, il danno da lite temeraria, le ipotesi
di responsabilità, quali il danno da vacanza rovinata, il  danno  da lite temeraria, le ipotesi ex artt. 2048, 2051, 2052
la categoria del  danno  non patrimoniale a seguito delle sentenze delle Sezioni
Corte di cassazione e, quindi, anche in riferimento al c.d.  danno  esistenziale, l'A. ricostruisce l'ambito operativo
dell'art. 2059 c.c., soffermandosi su come tale voce di  danno  possa essere liquidata.
ineccepibile, esclude diritto di cittadinanza al  danno  tanatologico. Nei diversi passaggi della motivazione ripete
della motivazione ripete il timore eccessivo verso un  danno  punitivo che potrebbe incominciare a vivere nel danno non
un danno punitivo che potrebbe incominciare a vivere nel  danno  non patrimoniale, anche se riletto costituzionalmente.
tutela del  danno  biologico da parte dell'INAIL: la relazione tra
e il risarcimento rispetto all'azione di rivalsa e al  danno  referenziale
interesse in quanto affronta il problema della prova del  danno  derivante dalla durata eccessiva di un processo (nella
la sentenza in esame, viene affermata la risarcibilità del  danno  esistenziale quale voce del danno non patrimoniale.
la risarcibilità del danno esistenziale quale voce del  danno  non patrimoniale.
nuovo sistema del  danno  non patrimoniale trova, in questa sentenza, una delle prime
offre lo spunto per una lettera critica delle voci di  danno  e dei criteri di liquidazione tradizionali e per tracciare
una possibile, nuova configurazione del risarcimento del  danno  all'onore.
contributo l'A. analizza l'ipotesi del risarcimento del  danno  non patrimoniale per illecito trattamento dei dati
criteri per stabilire il quantum del risarcimento del  danno  non patrimoniale diverso dal danno biologico, salvo, come
del risarcimento del danno non patrimoniale diverso dal  danno  biologico, salvo, come si vedrà, l'ipotesi di illecito
Diffamazione,  danno  non patrimoniale, danni punitivi. La fattispecie analizzata
nel caso in commento è quella del risarcimento del  danno  morale in conseguenza di una diffamazione a mezzo stampa.
misura, rispetto alla funzione svolta dal risarcimento del  danno  morale, da tenersi distinto dal danno non patrimoniale da
dal risarcimento del danno morale, da tenersi distinto dal  danno  non patrimoniale da lesione della reputazione economica.
importanti sentenze nel settore della liquidazione del  danno  alla persona; e di procedere, in particolare, al riscatto
al riscatto sul piano concettuale delle specie del  danno  esistenziale e del danno morale, dopo anni di equivoci,
piano concettuale delle specie del danno esistenziale e del  danno  morale, dopo anni di equivoci, dovuti anche alle famose
dalle Sezioni Unite nel 2008 sulla categoria unitaria del  danno  non patrimoniale; o comunque ad alcune letture distorte che
state fornite e che, soprattutto nel nostro settore del  danno  al lavoratore, rischiavano di produrre clamorose iniquità e
presente indagine delinea la vera natura sanzionatoria del  danno  all'immagine emergente dalla consolidata giurisprudenza
Unite Civile della Corte di Cassazione che considera il  danno  non patrimoniale necessariamente come danno-conseguenza.
atto della natura sanzionatoria della responsabilità per  danno  all'immagine della Pubblica Amministrazione, la si
sentenza in commento, occupandosi del  danno  da ritardo nelle sue due distinte accezioni - come danno
danno da ritardo nelle sue due distinte accezioni - come  danno  per il mancato conseguimento del bene della vita richiesto
mancato conseguimento del bene della vita richiesto e come  danno  da mero ritardo - offre uno spunto molto interessante per
per riflettere ancora sulla natura della responsabilità per  danno  da lesione del mero interesse al rispetto dei tempi del
dottrina in materia (dalla responsabilità da contatto al  danno  esistenziale) e sottolinea in particolare la tesi che tende
in particolare la tesi che tende a ricostruire il  danno  da ritardo mero nell'ambito dell'atipicità dell'illecito
un nuovo modello di valutazione medico-legale del  danno  biologico permanente conseguente ad una lesività
i parametri medico-legali base per la valutazione del  danno  biologico della caviglia (instabilità articolare; rigidità
articolare; disturbi soggettivi; tumefazione articolare;  danno  anatomico; esiti di interventi chirurgici). Il danno
danno anatomico; esiti di interventi chirurgici). Il  danno  biologico complessivo deriva dalla somma aritmetica di
deriva dalla somma aritmetica di tutti i proventi di  danno  assegnati per ogni singolo elemento costitutivo del danno
danno assegnati per ogni singolo elemento costitutivo del  danno  biologico. Il modello valutativo é stato applicato ad un
ordinamento per lungo tempo ha negato la risarcibilità del  danno  da vacanza ritenendolo risarcibile solo nelle ipotesi
filoni teorici tesi ad individuare la natura giuridica del  danno  da vacanza rovinata. Dottrina e giurisprudenza riconducono
vacanza rovinata. Dottrina e giurisprudenza riconducono il  danno  da vacanza ora nell'ambito contrattuale ora in quello
risarcitone, torna attuale ammettendo la risarcibilità del  danno  non patrimoniale da inadempimento. In tal modo si
In tal modo si otterrebbe il risarcimento del  danno  indipendentemente dalla violazione di una norma penale. La
analizza il fondamento e la qualificazione giuridica del  danno  da vacanza in base alla stratificazione normativa. Prima
autonomo e distinto. Con il codice del consumo il  danno  da vacanza è stato ricondotto tra i danni non patrimoniali
alla persona. Ma è con il codice del turismo che il  danno  da vacanza viene contemplato espressamente. La
espressamente. La giurisprudenza aveva configurato il  danno  da vacanza come danno non patrimoniale da inadempimento
giurisprudenza aveva configurato il danno da vacanza come  danno  non patrimoniale da inadempimento contrattuale. Secondo
la validità anche all'interno della nuova sistematica del  danno  alla persona. L'A., dopo avere individuato nel danno
del danno alla persona. L'A., dopo avere individuato nel  danno  endofamiliare un tipico esempio di danno non patrimoniale
individuato nel danno endofamiliare un tipico esempio di  danno  non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti
lesione di diritti inviolabili della persona, diversi dal  danno  alla salute, indaga i criteri di quantificazione
di un nuovo modello risarcitorio, diverso da quello del  danno  alla salute, per il risarcimento del danno non patrimoniale
da quello del danno alla salute, per il risarcimento del  danno  non patrimoniale conseguente alla lesione di (altri)
La funzione del  danno  morale. È analizzata la figura del danno morale alla luce
La funzione del danno morale. È analizzata la figura del  danno  morale alla luce della recente giurisprudenza e l'esigenza
danno. Viene ribadita la necessità di personalizzazione del  danno  alla luce delle circostanze del fatto concreto. Ciò è di
psico-lesiva dell'elettromagnetismo, riconoscendo un  danno  esistenziale; al tempo stesso si è ritenuto, nell'ipotesi
tempo stesso si è ritenuto, nell'ipotesi dell'insorgenza di  danno  psichico, che il danno biologico andrebbe ad assorbire il
nell'ipotesi dell'insorgenza di danno psichico, che il  danno  biologico andrebbe ad assorbire il sottostante danno di
che il danno biologico andrebbe ad assorbire il sottostante  danno  di natura esistenziale.
 Danno  risarcibile