Con l’avvertenza, peraltro, che la regola della prevalenza vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, mentre essa non può valere per i provvedimenti “abnormi”, i quali, esulando dal sistema siccome non consentiti e non previsti, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare o – come nel caso in esame – a quello che ha disposto il giudizio immediato.