Art. 17. L'individuo della Guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza ovvero sottrae o distrae a
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frodare all'amministrazione delle poste appena il porto di tre sole lettere, per aver guadagnata la sua giornata.
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appunto ivi si era arrivati a frodare l'erario con azioni che non si potevano dire illecite ed indebite, ma che infine riuscivano allo stesso scopo
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