Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio
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Gadda relatore. La procedura cauzionale nelle cause commerciali ritengo anch'io sia utile mantenerla in vigore; solo è mia opinione che, adottando
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dovevano accordare l'esecuzione cauzionale delle loro sentenze anche in pendenza del giudizio d'appello.
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cauzionale delle sentenze anche in pendenza del giudizio d'appello. Senza questo richiamo si toglierebbe quella disposizione che è di molta importanza, ed è
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