si eccettuano le azioni industriali, bancarie e commerciali.
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Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio
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In questo stato di cose bancarie che, mi si perdoni la parola, è un complesso di rovine, rovine di cose, rovine di idee e rovine di uomini, come
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nostre istituzioni bancarie.
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Anche in forza alle leggi bancarie successive le riserve dell'Italia furono costituite per tre quarti in oro e per un quarto in argento; e questa fu
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