«Art. 2. A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n° 2359.
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terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
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giugno 1865, n. 2359.
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