un effettivo arricchimento del beneficiario. Al momento del trasferimento al trustee dei beni segregati in trust non si verifica in capo allo stesso
diritto
riservare ai proventi derivanti di beni e dai diritti segregati. La disciplina ha peraltro pochi eguali nella normativa italiana in termini di
diritto
"trust" (affidamento fiduciario di beni/diritti destinati e "segregati" al fine della realizzazione di un programma destinatorio). Ciò con il fondamentale
diritto
dell'interrogatorio formale del trustee, per approdare alla fase esecutiva e ai problemi collegati all'aggressione dei beni segregati da parte dei credi tori
diritto
a soggetti, quali i beneficiari, i cui beni sono a tutti gli effetti civilisticamente segregati in Trust. L'augurio è che queste tendenze si limitino
diritto