imprescindibile per dare realmente attuazione alla funzione solidaristico-satisfattiva nonché alla funzione di general deterrence del risarcimento per tali
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necessità di valutare la compatibilità col nostro ordinamento dell'istituto anglosassone dei c.d. danni punitivi. L'attribuzione di una funzione satisfattiva
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condizione essenziale perchè la tutela giurisdizionale possa essere realmente satisfattiva. In tale prospettiva, nelle controversie relative ad affidamenti
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presunzione di responsabilità sotto l'aspetto probatorio e in forza dell'affermazione della preminente funzione "solidaristico-satisfattiva" insita nella
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pretesa satisfattiva di chi sia titolare di ipoteca sui beni del fallito senza esserne creditore, nonché gli esiti della questione alla luce delle novità
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satisfattiva (della prestazione e dunque) del diritto. Secondo la Cassazione, infatti, l'indennità ex art. 32, L. n. 183/2010, in quanto "onnicomprensiva
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- giusta, immersa cioè nei concreti rapporti di vita e satisfattiva delle pretese fatte valere, in linea con il principio costituzionale del giusto
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funzione di una liquidazione satisfattiva rispetto al cui esito il debitore stesso non assume impegni vincolanti in assenza di espresse e univoche
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