dovranno avere la stessa "qualità" quanto al periodo di formazione e riportabilità.
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L'Agenzia delle entrate ha finalmente preso posizione, risolvendola positivamente, sulla questione della riportabilità delle perdite fiscali maturate
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ipotesi, ai limiti di riportabilità di cui all'art. 172, comma 7, del T.U.I.R.). Ne consegue che le perdite in questione entrano nel nuovo consolidato
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Finanziaria 2007) e dalla l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che hanno interessato la disciplina della riportabilità fiscale delle perdite. In particolare
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previsto: in tale situazione è, quindi, legittimata la riportabilità, in capo alla trasformata società di persone, dell'eccedenza degli interessi
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Riportabilità di perdite e interessi passivi nelle operazioni straordinarie tra società aderenti al consolidato
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