Si condivide l'affermazione secondo cui l'atto impugnabile nel processo tributario non costituisce una mera provocatio ad opponendum e non ha, quindi
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Il tramonto della "provocatio ad opponendum" sul versante della recettizietà degli atti impositivi, esattivi e impoesattivi
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"secondari"), in considerazione della comune natura recettizia e dell'esclusione del carattere di "provocatio ad opponendum".
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Avviso di accertamento: "provocatio ad opponendum" e accertamento sintetico
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riguardo alla teoria, oggi superata, dell'accertamento come "provocatio ad opponendum" ed ai riflessi che essa ha avuto in passato (sia con riguardo alla
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della Pubblica amministrazione. Unitamente all'esclusione del carattere di "provocatio ad opponendum", l'espresso riconoscimento della natura
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