2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
diritto
E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni.
diritto
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
diritto
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili.
diritto
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle
diritto
Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni
diritto