quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nello schedario, deve essere trascritta in apposito registro, numerato prima dell'uso e siglato in ogni
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riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
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Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio
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immobiliari, contenuta nell'art. 19 comma 14 che, a sua volta, modifica l'art. 29 l. 52/1985, aggiungendo all'unico comma, un nuovo comma, numerato come 1 bis
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