spesso accade, si è concretizzato in un fenomeno avente quasi esclusivamente portata nominalistica, culminato, con l'entrata in vigore della legge 27
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eliminazione nominalistica, all'interno del danno non patrimoniale, delle tre voci di danno tradizionali (biologico, morale ed esistenziale), considerando che
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oggettivo, non in riferimento alla qualifica puramente nominalistica dell'operazione in una delle due categorie di "cessione" o di "prestazione", ma in
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all'art. 42 bis t.u. espropriazione, scontano il vizio di una lettura nominalistica e dogmatica dell'apparato rimediale che si assume fondato sulla
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