La norma di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto IVA presenta un'evidente inadeguatezza, se non inutilità, rispetto alle finalità che intenderebbe
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dagli anni Novanta del secolo scorso, debba, in definitiva - e paradossalmente - andare in danno di quegli stessi soggetti che, viceversa, intenderebbe
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