. La Suprema Corte di cassazione si è allineata ai propri precedenti, ma senza specificare su chi incomba l'onere di provare il diverso effetto
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Che in tema di "transfer price" l'onere della prova incomba sull'Amministrazione finanziaria è principio affermato non solo dalla Corte di cassazione
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del suo effetto utile, la direttiva 2002/14/CE deve essere interpretata nel senso che sugli Stati membri incomba un obbligo di prevedere la presenza di
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assicurare al paziente il risultato che, in relazione alle condizioni concrete del singolo caso, normalmente si raggiunge; dall'altro, che incomba sul medico
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la prova incomba, in linea di principio, sul danneggiante, a meno che le informazioni che si assumono illecitamente divulgate non fossero già
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/tardività dell'atto incomba non sul suo autore, bensì sul suo destinatario. Per giungere a tale conclusione, l'A. ricorre ad un parallelo con la
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