codificata, nel nostro ordinamento, all'art. 1228 c.c. Tale disposizione, pur essendo espressione del principio cuius commoda eius incommoda, e volta
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"quod eius rivae muniendae causa non fiet"); in questo ambito si segnalano, da un lato, la nozione di "utilitas" (pubblica, oppure soggettiva dei
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