Il legislatore ha dato ai coniugi che desiderano separarsi o divorziare la possibilità di evitare le vie della giurisdizione e di modificare il
diritto
crisi familiare. In assenza di figli minori, l'art. 12, l. 162/2014 consente ai coniugi di separarsi, di divorziare o di modificare le condizioni di
diritto