2. Ai fini della presente legge si intende: a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
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di guerra; o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.
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dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.
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Lo stesso potere appartiene all'Autorità che ha il comando di tutte le forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla
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economica delle varie sedi dislocate sul territorio e dalla loro soggezione alle direttive della società estera che per il loro tramite realizzava una
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